(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 27 novembre 2020  (n.
  43)) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della regione; 
  Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile  1978,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979,  n.  70,  che
approva il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione regionale; 
  Vista la legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
  Visto il D.P. Reg. n. 12 del  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 Supp. ordinario n.  1
del 17 febbraio 2012, di adozione del «Regolamento recante  norme  di
attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30
aprile 1991,  n.  10  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'individuazione  dei  termini  dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza  del  Dipartimento   regionale   attivita'   sanitarie   e
osservatorio epidemiologico»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21  giugno
2012, con la quale e' stato apprezzato il  «Piano  regionale  per  la
semplificazione amministrativa e  normativa  2012»  che  fra  l'altro
prevede,  entro  il  30  giugno  2014,  la  revisione  biennale   dei
procedimenti amministrativi  e  dei  regolamenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale
5 aprile 2011, n. 5; 
  Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio  2014,
con la quale l'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica da' indicazioni alla Presidenza della regione, agli
assessorati  regionali,  ai  dipartimenti  regionali,   agli   uffici
speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del  Presidente  della
regione sulle procedure da porre in essere per la revisione  biennale
dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione  dell'art.  2
della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  come  modificato  ed
integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5»; 
  Visto il  parere  reso  dall'Ufficio  legislativo  e  legale  della
Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del
7 agosto 2014 e la nota prot. n. 125694 del 9  ottobre  2014  con  la
quale l'Assessore regionale per le autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica e il dirigente  generale  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del personale forniscono, alla  luce  del  citato  parere,
ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle «A» e
«B», allegate ai regolamenti gia' adottati dai  singoli  dipartimenti
regionali; 
  Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12,  con  il  quale  e'  stato
approvato il «Regolamento di attuazione del  Titolo  II  della  legge
regionale 16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
e integrazioni.» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana - Parte I - n. 28 del 1° luglio 2016 Supplemento ordinario; 
  Vista la direttiva assessoriale n. 45092 del 17 aprile 2018, «Piano
regionale per la  semplificazione  amministrativa  e  normativa  §4.1
Certezza e contenimento dei tempi  di  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi. Misura di semplificazione di cui al §4.1.3: Revisione
biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti»,  con  la
quale l'Assessore regionale per le autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica  da'  indicazioni  alla  Presidenza  della   regione,   agli
assessorati  regionali,  ai  dipartimenti  regionali,   agli   uffici
speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del  Presidente  della
regione sulle procedure da porre in essere per la revisione  biennale
dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione  dell'art.  2
della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  come  modificato  ed
integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 «Disposizioni  per  i
procedimenti   amministrativi   e   la   funzionalita'    dell'azione
amministrativa» che ha abrogato  la  precedente  legge  regionale  30
aprile  1991,  n.  10,  recante  «Disposizione  per  i   procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi  e
la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  3,  della  citata  legge
regionale 21 maggio 2019 n. 7, il quale dispone che «con decreto  del
Presidente  della  regione  su  proposta   dell'assessore   regionale
competente, le amministrazioni regionali individuano i  termini,  non
superiori a sessanta giorni, entro i quali deve  essere  concluso  il
procedimento»; 
  Visto il medesimo art. 2, comma 4, della legge regionale 21  maggio
2019, n. 7, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della
sostenibilita'  dei  tempi  sotto  il   profilo   dell'organizzazione
amministrativa, della natura  degli  interessi  pubblici  tutelati  e
della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili
termini maggiori di quelli indicati nel comma 3  per  la  conclusione
del  procedimento,  gli  stessi  sono  individuati  con  decreto  del
Presidente  della  regione,  su  proposta  dell'assessore   regionale
competente di concerto con l'assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e  la  funzione  pubblica.  I  termini  previsti  non  possono
comunque superare i centocinquanta giorni»; 
  Visto il D.P. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale il  Presidente
della Regione siciliana ha emanato il «Regolamento di attuazione  del
Titolo  II  della  legge  regionale  16   dicembre   2008,   n.   19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti  regionali
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo  2016,
n. 3. Modifica del decreto del Presidente della  regione  18  gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»; 
  Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del  13  settembre  2019,
con la quale l'assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica comunica alle strutture regionali la necessita'  di
adeguare le revisioni  dei  procedimenti  amministrativi  alla  legge
regionale 21 maggio 2019, n. 7; 
  Preso atto dell'avvenuta revisione dei  tempi  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   strutture   del
Dipartimento   regionale   attivita'   sanitarie   ed    osservatorio
epidemiologico, svolta in linea  ai  principi  ed  ai  criteri  della
semplificazione dei procedimenti amministrativi; 
  Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi della  legge
regionale 21 maggio 2019, n. 7, art. 2, comma 3, alla  revisione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
attivita' sanitarie  ed  osservatorio  epidemiologico,  con  relativi
termini di conclusione superiori a trenta giorni e  non  maggiori  di
sessanta giorni, in sostituzione dei procedimenti  amministrativi  di
cui all'allegata Tabella «A» al D.P. n. 12 del 23 gennaio 2012; 
  Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi della  legge
regionale n. 7/2019, art. 2, comma 4, alla revisione dei procedimenti
amministrativi di competenza dello stesso dipartimento, con  relativi
termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori  di
centocinquanta   giorni,    in    sostituzione    dei    procedimenti
amministrativi di cui all'allegata Tabella «B» al D.P. n. 12  del  23
gennaio 2012; 
  Viste le relazioni 17 ottobre 2019, n. 70340 e 23  marzo  2020,  n.
10686 a firma  del  dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
attivita' sanitarie e osservatorio epidemiologico, con  la  quale  si
motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza,  la  ragione
che rende necessaria la revisione, e per quelli inseriti nella citata
tabella «B», la giustificazione della fissazione  di  un  termine  di
conclusione superiore a sessanta giorni; 
  Considerato che, relativamente alla revisione dei  procedimenti  di
cui alla Tabella «B» sussistono le motivazioni  previste  dal  citato
art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ai  sensi
del  quale  i   termini   per   la   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi possono  essere  determinati  in  misura  superiore  a
sessanta giorni; 
  Vista la nota prot. n. 5523 del 16 gennaio 2020, con  la  quale  e'
stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le  autonomie
locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione  ai
procedimenti di cui alla Tabella «B» per i quali sono  stati  fissati
termini superiori a sessanta giorni e non maggiori di  centocinquanta
giorni; 
  Visto il  parere  reso  dall'Ufficio  legislativo  e  legale  della
Presidenza della Regione siciliana con  nota  prot.  n.  2404  del  4
febbraio 2020 sullo schema di regolamento di revisione biennale delle
tabelle «A» e «B» relative ai tempi di conclusione  dei  procedimenti
amministrativi di competenza del  dipartimento,  riscontrato  con  le
note DASOE n. 6248 del 20 febbraio 2020 e n. 10686 del 23 marzo 2020; 
  Visto  il  parere  n.   110/2020   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 7 aprile 2020, riscontrato con relazione  DASOE  n.
21111 del 5 giugno 2020; 
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  390  del  10
settembre 2020; 
  Su proposta dell'Assessore regionale per la salute; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le tabelle «A» e «B» allegate al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12
sono sostituite rispettivamente dalle tabelle «A» e «B»  allegate  al
presente regolamento.